Art. 305. 
                               Sussidi 
 
  1. Il Ministero della pubblica istruzione  puo'  concedere  sussidi
per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati  a
palestre. 
  2.  La  corresponsione  dei  sussidi  prevista  dal  comma   1   e'
subordinata all'esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi
o arredi,cui il sussidio si riferisce, esecuzione o fornitura che  e'
controllata dal provveditore agli studi.