ART. 306 (determinazione delle misure per il ripristino ambientale) 1. Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del presente decreto e le presentano per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio senza indugio e comunque non oltre trenta giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non abbia gia' adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e 3. 2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire, ove possibile, il conseguimento del completo ripristino ambientale, e valuta l'opportunita' di addivenire ad un accordo con l'operatore interessato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Se si e' verificata una pluralita' di casi di danno ambientale e l'autorita' competente non e' in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di ripristino necessarie, essa puo' decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai fini di tale decisione, l'autorita' competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entita' e gravita' dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonche' della possibilita' di un ripristino naturale. 4. Nelle attivita' di ripristino ambientale sono prioritariamente presi in considerazione i rischi per la salute umana. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio invita i soggetti di cui agli articoli 12 e 7, comma 4, della direttiva 2004/35/CE, nonche' i soggetti sugli immobili dei quali si devono effettuare le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni nel termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l'invito puo' essere incluso nell'ordinanza, che in tal caso potra' subire le opportune riforme o essere revocata tenendo conto dello stato dei lavori in corso.
Note all'art. 306: - L'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, e' il seguente: «Art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento). - 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo. 1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. 2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullita', per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. 3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. 4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. 4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento. 5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.». - La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, recante «Responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale», pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile 2004, n. L 143.