ART. 306
     (determinazione delle misure per il ripristino ambientale)

  1.  Gli operatori individuano le possibili misure per il ripristino
ambientale che risultino conformi all'allegato 3 alla parte sesta del
presente  decreto  e  le  presentano  per  l'approvazione al Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio senza indugio e comunque
non  oltre  trenta  giorni dall'evento dannoso, a meno che questi non
abbia  gia'  adottato misure urgenti, a norma articolo 305, commi 2 e
3.
  2.  Il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio decide
quali  misure  di  ripristino  attuare,  in  modo  da  garantire, ove
possibile,  il  conseguimento  del  completo ripristino ambientale, e
valuta  l'opportunita'  di  addivenire  ad un accordo con l'operatore
interessato nel rispetto della procedura di cui all'articolo 11 della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Se si e' verificata una pluralita' di casi di danno ambientale e
l'autorita'  competente  non  e'  in  grado  di assicurare l'adozione
simultanea  delle misure di ripristino necessarie, essa puo' decidere
quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario. Ai
fini  di  tale  decisione,  l'autorita'  competente  tiene conto, fra
l'altro,  della  natura, entita' e gravita' dei diversi casi di danno
ambientale  in questione, nonche' della possibilita' di un ripristino
naturale.
  4.  Nelle  attivita' di ripristino ambientale sono prioritariamente
presi in considerazione i rischi per la salute umana.
  5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio invita i
soggetti  di  cui  agli  articoli  12  e  7, comma 4, della direttiva
2004/35/CE,  nonche'  i  soggetti  sugli immobili dei quali si devono
effettuare  le misure di ripristino a presentare le loro osservazioni
nel  termine di dieci giorni e le prende in considerazione in sede di
ordinanza. Nei casi di motivata, estrema urgenza l'invito puo' essere
incluso  nell'ordinanza,  che  in tal caso potra' subire le opportune
riforme  o  essere  revocata  tenendo conto dello stato dei lavori in
corso.
 
          Note all'art. 306:
              - L'art.  11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante
          «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata
          nella  Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192, e' il
          seguente:
              «Art.   11   (Accordi  integrativi  o  sostitutivi  del
          provvedimento).  -  1. In  accoglimento  di  osservazioni e
          proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
          procedente  puo'  concludere, senza pregiudizio dei diritti
          dei  terzi,  e  in ogni caso nel perseguimento del pubblico
          interesse,   accordi   con   gli  interessati  al  fine  di
          determinare  il  contenuto  discrezionale del provvedimento
          finale ovvero in sostituzione di questo.
              1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi
          di  cui  al  comma 1, il responsabile del procedimento puo'
          predisporre   un   calendario   di   incontri  cui  invita,
          separatamente   o   contestualmente,  il  destinatario  del
          provvedimento ed eventuali controinteressati.
              2.  Gli  accordi  di  cui  al presente articolo debbono
          essere  stipulati,  a  pena  di nullita', per atto scritto,
          salvo   che  la  legge  disponga  altrimenti.  Ad  essi  si
          applicano,  ove  non  diversamente previsto, i principi del
          codice  civile  in  materia  di obbligazioni e contratti in
          quanto compatibili.
              3.   Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono
          soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
              4.   Per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse
          l'amministrazione   recede   unilateralmente  dall'accordo,
          salvo  l'obbligo  di  provvedere  alla  liquidazione  di un
          indennizzo   in   relazione   agli   eventuali   pregiudizi
          verificatisi in danno del privato.
              4-bis.   A   garanzia  dell'imparzialita'  e  del  buon
          andamento  dell'azione  amministrativa,  in tutti i casi in
          cui  una  pubblica  amministrazione  conclude accordi nelle
          ipotesi  previste  al comma 1, la stipulazione dell'accordo
          e'  preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
          competente per l'adozione del provvedimento.
              5.   Le   controversie   in   materia   di  formazione,
          conclusione  ed esecuzione degli accordi di cui al presente
          articolo  sono  riservate  alla giurisdizione esclusiva del
          giudice amministrativo.».
              - La  direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  21 aprile  2004,  recante  «Responsabilita'
          ambientale  in  materia  di  prevenzione  e riparazione del
          danno  ambientale», pubblicata nella G.U.C.E. del 30 aprile
          2004, n. L 143.