Art. 306
                         Disposizioni finali

  1.  Le  disposizioni  contenute  nel  decreto  del Presidente della
Repubblica  19  marzo  1956,  n.  302,  costituiscono integrazione di
quelle contenute nel presente decreto legislativo.
  2.  Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e
28,  nonche'  le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi
che   ad   esse  rinviano,  ivi  comprese  le  relative  disposizioni
sanzionatorie,  previste  dal  presente  decreto,  diventano efficaci
decorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale;  fino  a  tale data continuano a
trovare applicazione le disposizioni previgenti.
  3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore
alla  data  fissata  dal  primo  comma dell'articolo 13, paragrafo 1,
della  direttiva  2004/40/CE;  le  disposizioni  di cui al capo V del
medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.
  4.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con i Ministri della salute e dello sviluppo economico,
sentita  la  commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6,
si da' attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori  sul  luogo  di lavoro dell'Unione europea per le parti in
cui  le  stesse  modificano  modalita' esecutive e caratteristiche di
ordine  tecnico  previste dagli allegati al presente decreto, nonche'
da altre direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato Roma, addi' 9 aprile 2008

                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              Turco, Ministro della salute
                              Di      Pietro,      Ministro     delle
                              infrastrutture
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Scotti, Ministro della giustizia
                              De  Castro,  Ministro  delle  politiche
                              agricole alimentari e forestali
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Parisi, Ministro della difesa
                              Fioroni,    Ministro   della   pubblica
                              istruzione
                              Ferrero,  Ministro  della  solidarieta'
                              sociale
                              Mussi,   Ministro   dell'universita'  e
                              della ricerca
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Scotti
 
          Note all'art. 306:
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          19 marzo 1956, n. 302 (Norme di prevenzione degli infortuni
          sul  lavoro  integrative  di  quelle  generali  emanate con
          decreto  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
          547),  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 aprile
          1956, n. 105, supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  13,  primo  comma, della citata
          direttiva 2004/40/CE, e' il seguente:
              "Art.  13  (Recepimento). - 1. Gli Stati membri mettono
          in  vigore  le  disposizioni  legislative,  regolamentari e
          amministrative  necessarie  per  conformarsi  alla presente
          direttiva  entro  il  30 aprile  2008.  Essi  ne  informano
          immediatamente la Commissione.
              Quando  gli  Stati  membri  adottano tali disposizioni,
          queste  contengono un riferimento alla presente direttiva o
          sono  corredate  di  un siffatto riferimento all'atto della
          pubblicazione  ufficiale.  Le modalita' di tale riferimento
          sono decise dagli Stati membri.".