Art. 306. 
        Docenti di educazione fisica a disposizione del CONI 
 
  1.  Il  Ministro  della  pubblica   istruzione   puo'   mettere   a
disposizione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), per
una durata non superiore ad un anno, in relazione alle Olimpiadi,  ai
campionati del mondo ovvero a manifestazioni  internazionali  a  essi
comparabili, docenti di ruolo o non di ruolo di educazione fisica che
siano atleti o preparatori tecnici di  livello  nazionale  in  quanto
facenti parte di rappresentative nazionali,  al  fine  di  consentire
loro la preparazione atletica e la preparazione alle  gare  sportive.
Durante tale periodo la retribuzione spettante ai predetti docenti e'
a carico del C.O.N.I. 
  2. Il periodo trascorso nella posizione prevista  nel  comma  1  e'
valido a tutti gli effetti, come servizio  d'istituto  nella  scuola,
salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e  del  diritto
al congedo ordinario. 
  3. Per i docenti non di ruolo di educazione fisica il  disposto  di
cui al comma 1 si applica nei limiti di durata della nomina. 
  4. I posti che si rendono disponibili in applicazione del  presente
articolo  possono  essere  conferiti  soltanto   mediante   supplenze
temporanee.