Art. 307. (Art. 78 del Testo Unico) PROVA DI DURATA Il dispositivo montato nella posizione e con le modalita' normato di esercizio su un veicolo, deve essere tenuto in prova per un periodo non inferiore a un mese, o finche' siano stati percorsi almeno 15.000 km. Alla fine di tale esperimento il dispositivo deve soddisfare alle prove di funzionamento indicato nell'art. 306.