Art. 307. 
                  Servizi periferici - coordinatore 
  1. L'organizzazione ed il coordinamento periferico del servizio  di
educazione fisica e' di competenza dei provveditori agli  studi,  che
possono  avvalersi,  nei  limiti  di  cui  all'articolo  456,   della
collaborazione di un preside o di un docente di ruolo  di  educazione
fisica, il quale ultimo puo' essere dispensato in tutto  o  in  parte
dall'insegnamento.