ART. 308
        (costi dell'attivita' di prevenzione e di ripristino)

  1.  L'operatore  sostiene  i  costi  delle  iniziative  statali  di
prevenzione   e   di   ripristino   ambientale  adottate  secondo  le
disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto.
  2.  Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  recupera,  anche attraverso garanzie reali o
fideiussioni   bancarie  a  prima  richiesta  e  con  esclusione  del
beneficio  della preventiva escussione, dall'operatore che ha causato
il  danno  o  l'imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in
relazione  alle  azioni  di  precauzione,  prevenzione  e  ripristino
adottate a norma della parte sesta del presente decreto.
  3.   Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
determina  di  non recuperare la totalita' dei costi qualora la spesa
necessaria   sia   maggiore   dell'importo   recuperabile  o  qualora
l'operatore non possa essere individuato.
  4.  Non  sono  a  carico  dell'operatore  i  costi  delle azioni di
precauzione,  prevenzione  e  ripristino  adottate conformemente alle
disposizioni  di  cui  alla  parte sesta del presente decreto se egli
puo'  provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale
danno:
    a)  e'  stato  causato  da un terzo e si e' verificato nonostante
l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;
    b)  e'  conseguenza  dell'osservanza  di  un  ordine o istruzione
obbligatori  impartiti  da  una autorita' pubblica, diversi da quelli
impartiti  a  seguito  di  un'emissione  o di un incidente imputabili
all'operatore;  in  tal caso il Ministro dell'ambiente e della tutela
del   territorio   adotta   le   misure   necessarie  per  consentire
all'operatore il recupero dei costi sostenuti.
  5.  L'operatore  non  e' tenuto a sostenere i costi delle azioni di
cui al comma 5 intraprese conformemente alle disposizioni di cui alla
parte  sesta  del  presente  decreto  qualora dimostri che non gli e'
attribuibile  un  comportamento  doloso  o colposo e che l'intervento
preventivo a tutela dell'ambiente e' stato causato da:
    a)   un'emissione   o   un  evento  espressamente  consentiti  da
un'autorizzazione  conferita  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni
legislative   e   regolamentari   recanti   attuazione  delle  misure
legislative  adottate  dalla  Comunita' europea di cui all'allegato 5
della  parte  sesta  del  presente  decreto,  applicabili  alla  data
dell'emissione  o  dell'evento e in piena conformita' alle condizioni
ivi previste;
    b)   un'emissione  o  un'attivita'  o  qualsiasi  altro  modo  di
utilizzazione   di   un   prodotto  nel  corso  di  un'attivita'  che
l'operatore  dimostri non essere stati considerati probabile causa di
danno  ambientale  secondo  lo  stato delle conoscenze scientifiche e
tecniche  al  momento  del  rilascio dell'emissione o dell'esecuzione
dell'attivita'.
  6. Le misure adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio  in  attuazione delle disposizioni di cui alla parte sesta
del  presente  decreto  lasciano  impregiudicata la responsabilita' e
l'obbligo risarcitorio del trasgressore interessato.