Art. 308. 
                      Ruoli organici e cattedre 
 
  1. I docenti di educazione fisica  appartengono  a  distinti  ruoli
provinciali per la scuola media e per la scuola secondaria superiore. 
  2. La cattedra di ruolo si istituisce in ogni scuola, anche  quando
essa abbia un numero settimanale di ore di lezione  inferiore  a  18,
solo nel caso in  cui  sia  possibile  il  completamento  dell'orario
presso altre scuole o istituti possibilmente nell'ambito del medesimo
distretto e, comunque, in numero non superiore a tre. In tale caso la
cattedra e' istituita presso la scuola  o  istituto  avente  l'orario
piu' elevato. 
  3. Per le esercitazioni complementari di  avviamento  alla  pratica
sportiva, il docente puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo,
altre sei ore.