Art. 309 
 
            Certificato di ultimazione delle prestazioni 
 
    1.  A  seguito   di   apposita   comunicazione   dell'intervenuta
ultimazione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione  effettua
i  necessari  accertamenti  e  rilascia  il  certificato   attestante
l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le  modalita'  previste
dall'articolo 304, comma 2.