Art. 309. 
               Insegnamento della religione cattolica 
 
  1. Nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e  grado
l'insegnamento della religione cattolica e' disciplinato dall'accordo
tra la Repubblica Italiana e la  Santa  Sede  e  relativo  protocollo
addizionale, ratificato con legge 25  marzo  1985  n.  121,  e  dalle
intese previste dal predetto protocollo addizionale, punto 5, lettera
b). 
  2. Per l'insegnamento della religione cattolica il capo di istituto
conferisce  incarichi  annuali  d'intesa  con  l'ordinario  diocesano
secondo le disposizioni richiamate nel comma 1. 
  3. I docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica
fanno parte della componente docente negli organi scolastici con  gli
stessi diritti e doveri degli  altri  docenti,  ma  partecipano  alle
valutazioni periodiche e finali solo  per  gli  alunni  che  si  sono
avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica. 
  4. Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e
di esami,  viene  redatta  a  cura  del  docente  e  comunicata  alla
famiglia, per gli alunni che di esso si sono  avvalsi,  una  speciale
nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica,
riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento  e
il profitto che ne ritrae. 
 
          Nota all'art. 309:
             -  Il  punto  5  del  protocollo   addizionale   annesso
          all'accordo  tra  la  Repubblica  italiana e la Santa Sede,
          ratificato con legge 25 marzo 1985 n.  121,  e'  trascritto
          nella nota all'art. 152.