Art. 31
                     Istituti di partecipazione

  1.  Nei riguardi delle organizzazioni sindacali del personale della
carriera  prefettizia  individuate  ai sensi dell'articolo 27 trovano
applicazione  gli  istituti  di  partecipazione  sindacale  di cui al
regolamento   previsto   dall'articolo  45,  comma  10,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
 
          Nota all'art. 31:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  45,  comma 10, del
          decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   80   (Nuove
          disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti di
          lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione
          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione
          amministrativa,  emanate  in attuazione dell'art. 11, comma
          4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              "10. Per il personale della carriera prefettizia di cui
          al  comma  4 dell'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, gli istituti della partecipazione sindacale di
          cui  all'art.  10  del  medesimo  decreto sono disciplinati
          attraverso  apposito regolamento emanato ai sensi dell'art.
          17, legge 23 agosto 1988, n. 400".