Art. 31. 
(Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche) 
   1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture  civili  e
militari,  e  quelle  regionali,  provinciali  e   comunali   possono
prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili
e  immobili  per  manifestazioni  e   iniziative   temporanee   delle
associazioni  di  promozione  sociale  e  delle   organizzazioni   di
volontariato previste  dalla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  nel
rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. 
   2. Alle  associazioni  di  promozione  sociale,  in  occasione  di
particolari  eventi  o  manifestazioni,  il  sindaco  puo'  concedere
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande
in deroga ai criteri e parametri di  cui  all'articolo  3,  comma  4,
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni  sono  valide
soltanto per il periodo di svolgimento delle predette  manifestazioni
e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate  alla
condizione  che  l'addetto  alla  somministrazione  sia  iscritto  al
registro degli esercenti commerciali. 
   3. Le associazioni  di  promozione  sociale  sono  autorizzate  ad
esercitare attivita' turistiche e ricettive per i  propri  associati.
Per tali attivita' le associazioni sono tenute  a  stipulare  polizze
assicurative  secondo  la  normativa   vigente.   Possono,   inoltre,
promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso  i  mezzi
di informazione, con l'obbligo di specificare che esse sono riservate
ai propri associati. 
 
          Nota all'art. 31, comma 1:
              -  Il testo della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante
          "Legge-quadro   sul   volontariato",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1991, n. 196.
          Nota all'art. 31, comma 2:
              -   La   legge   25 agosto   1991,   n.   287,  recante
          "Aggiornamento    della   normativa   sull'insediamento   e
          sull'attivita'  dei pubblici esercizi", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 1991.
              - Il testo dell'art. 3, comma 4, e' il seguente:
              "Art.  3  (Rilascio  delle  autorizzazioni). - 4. Sulla
          base  delle direttive proposte dal Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato  - dopo aver sentito le
          organizzazioni    nazionali   di   categoria   maggiormente
          rappresentative  - e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma
          3,  lettera  d),  della  legge  23 agosto  1988, n. 400, le
          regioni,       sentite       le      organizzazioni      di
          categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale
          -   fissano  periodicamente  criteri  e  parametri  atti  a
          determinare  il  numero  delle  autorizzazioni rilasciabili
          nelle  aree  interessate.  I  criteri  e  i  parametri sono
          fissati  in  relazione alla tipologia degli esercizi tenuto
          conto  anche  del  reddito della popolazione residente e di
          quella  fluttuante,  dei flussi turistici e delle abitudini
          di consumo extradomestico".