Art. 31 (L)
                 Atti non soggetti a legalizzazione

  1.  Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette
a  legalizzazione  le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici
ufficiali  su  atti,  certificati,  copie  ed  estratti  dai medesimi
rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data
e  il  luogo  del  rilascio,  il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita,  nonche'  apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.