Articolo 31 
                  Interventi conservativi volontari 
 
   1. Il  restauro  e  gli  altri  interventi  conservativi  su  beni
culturali ad iniziativa del proprietario, possessore  o  detentore  a
qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell'articolo 21. 
   2. In sede di autorizzazione, il soprintendente  si  pronuncia,  a
richiesta dell'interessato,  sull'ammissibilita'  dell'intervento  ai
contributi statali previsti  dagli  articoli  35  e  37  e  certifica
eventualmente il carattere necessario dell'intervento stesso ai  fini
della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.