Art. 31. (Relazione al Parlamento) 1. All'articolo 6 della legge 14 novembre 2000, n. 331, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresi' le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa".
Nota all'art. 31: - Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n. 331 del 2000, come modificato dalla presente legge: «Art. 6 (Relazione al Parlamento). - 1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operativita' delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'art. 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'art. 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'art. 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382. 1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresi' le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operativita' delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce rossa.».