Art. 31.
                          Punto di contatto
  1.  Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili
e  l'immigrazione,  in  qualita'  di  punto  di contatto, adotta, nel
limite  delle  risorse  umane,  strumentali e finanziarie disponibili
sulla   base  della  legislazione  vigente,  ogni  misura  idonea  ad
instaurare  una  cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai
fini  dell'applicazione  del presente decreto con i competenti uffici
degli Stati membri dell'Unione europea.