Art. 31.
        Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza

  1.  L'attivita'  della  Commissione  di  esperti  sulla subsidenza,
istituita   per   le   finalita'   di   cui  all'articolo  2-bis  del
decreto-legge  29  marzo  1995, n. 96, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogata fino al 30 settembre
2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al comma
2  dell'articolo  26  della  legge 31 luglio 2002, n. 179, purche' la
valutazione  di  compatibilita'  ambientale di cui al citato articolo
non escluda fenomeni di subsidenza.