ART. 31
         (Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo
                        9 aprile 2008, n. 81)

  1.  All'articolo 52, comma 1, del decreto, al secondo periodo, dopo
le parole: "preveda o costituisca" sono inserite le seguenti: ", come
nel settore edile,".
  2.  All'articolo  52,  comma 2,  del  decreto,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   a) alla  lettera  a),  dopo  le  parole:  "presso l'azienda ovvero
l'unita' produttiva" sono aggiunte le seguenti: "calcolate sulla base
della  retribuzione  media  giornaliera  per  il  settore industria e
convenzionale  per il settore agricoltura determinate annualmente per
il  calcolo  del  minimale  e  massimale delle prestazioni economiche
erogate  dall'INAIL.  Il computo dei lavoratori e' effettuato in base
all'articolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale e' stabilita in
8 ore";
   b) le lettere b), c) e d) sono soppresse.
  3.  All'articolo  52,  comma 3,  del  decreto,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
   a) le  parole:  "dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto"  sono  sostituite  dalle seguenti: "il 31 dicembre
2009";
   b) dopo  le  parole: "modalita' di funzionamento, sono inserite le
seguenti: "e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo";
   c) dopo  le  parole: "di alimentazione" sono aggiunte le seguenti:
"e  la  composizione  e  le  funzioni del comitato amministratore del
fondo".
  4. All'articolo 52, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
  "3-bis.  In  fase  di prima attuazione il fondo e' alimentato con i
residui  iscritti  nel bilancio dell'INAIL delle risorse previste per
le finalita' di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38. ".