Art. 31. 
 
  Norme per gli Enti territoriali e il Servizio sanitario nazionale 
 
 
  1. Le regioni, anche  per  quanto  concerne  i  propri  enti  e  le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli  enti  locali
adeguano i propri ordinamenti ai principi  contenuti  negli  articoli
17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27, comma
1. 
  2. Le regioni, anche  per  quanto  concerne  i  propri  enti  e  le
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti  locali,
nell'esercizio delle rispettive potesta' normative, prevedono che una
quota prevalente delle risorse  destinate  al  trattamento  economico
accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al
personale dipendente e dirigente  che  si  colloca  nella  fascia  di
merito alta e che le fasce di merito siano comunque non  inferiori  a
tre. 
  3. Per premiare il merito e la professionalita', le regioni,  anche
per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni  del  Servizio
sanitario nazionale, e gli enti locali, oltre a quanto  autonomamente
stabilito, nei limiti delle risorse disponibili per la contrattazione
integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo  20,  comma
1, lettere c), d), e) ed f), nonche', adattandoli  alla  specificita'
dei propri ordinamenti, quelli di cui  alle  lettere  a)  e  b).  Gli
incentivi di cui  alle  predette  lettere  a),  b),  c)  ed  e)  sono
riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione
collettiva integrativa. 
  4. Nelle more dell'adeguamento di cui al comma 1, da attuarsi entro
il 31 dicembre 2010, negli ordinamenti delle  regioni  e  degli  enti
locali si applicano le disposizioni vigenti alla data di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto;  decorso  il  termine   fissato   per
l'adeguamento si applicano  le  disposizioni  previste  nel  presente
titolo fino alla data di  emanazione  della  disciplina  regionale  e
locale. 
  5. Entro il  31  dicembre  2011,  le  regioni  e  gli  enti  locali
trasmettono, anche attraverso i loro rappresentanti istituzionali,  i
dati relativi alla attribuzione al personale dipendente  e  dirigente
delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato
alla performance individuale alla Conferenza unificata  che  verifica
l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei  principi  di  cui
agli articoli 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2,  25,
26 e 27, comma 1, anche al fine di promuovere l'adozione di eventuali
misure di correzione e migliore adeguamento.