Art. 31.
               (Soppressione dei fogli annunzi legali
            e regolamento sugli strumenti di pubblicita')
1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, i fogli degli annunzi legali delle
province  sono  aboliti. La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto
ministeriale   25   maggio  1895,  recante  istruzioni  speciali  per
l'esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione
degli  annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97,
convertito  dalla  legge 24 maggio 1932, n. 583, e la legge 26 giugno
1950, n. 481, sono abrogati.
2.  Decorso  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  le  domande,  le  denunce  e  gli  atti  che  le accompagnano
presentate  all'ufficio  del registro delle imprese, ad esclusione di
quelle  presentate  dagli  imprenditori  individuali  e  dai soggetti
iscritti  nel repertorio delle notizie economiche e amministrative di
cui  all'articolo  9  del  decreto  del Presidente della Repubblica 7
dicembre  1995,  n.  581,  sono  inviate  per  via  telematica ovvero
presentate  su  supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma
2,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59. Le modalita' ed i tempi per
l'assoggettamento  al predetto obbligo degli imprenditori individuali
e  dei soggetti iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche
e   amministrative   sono   stabilite   con   decreto   del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3.  Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio
degli   annunzi   legali   come   unica   forma  di  pubblicita',  la
pubblicazione e' effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4.  In  tutti  i  casi nei quali le norme di legge impongono forme di
pubblicita'  legale,  l'individuazione degli strumenti per assicurare
l'assolvimento  dell'obbligo e' effettuata con regolamento emanato ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si  procede  alla  individuazione  degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.
 
          Note all'articolo 31
              - La  legge  30  giugno  1876,  n. 3195, abrogata dalla
          presente  legge,  recava "Sulla pubblicazione degli annunzi
          legali".
              - Il  decreto  ministeriale  25  maggio  1895, abrogato
          dalla  presente  legge,  recava  "Istruzioni  speciali  per
          l'applicazione  della  legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla
          pubblicazione degli annunzi legali".
              - Il  regio  decreto-legge  25  gennaio  1932,  n.  97,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1932, n. 51, e
          convertito  in  legge  con  legge  24  maggio 1932, n. 583,
          abrogato    dalla   presente   legge,   recava   "Passaggio
          all'Istituto  Poligrafico dello Stato dell'amministrazione,
          stampa  e vendita del Foglio annunzi legali della provincia
          di Roma".
              - La  legge  26  giugno  1950, n. 481, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  20 luglio 1950, n. 164, abrogata dalla
          presente   legge,   recava   "Revisione  dei  prezzi  delle
          inserzioni nei Fogli degli annunzi legali delle provincie".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
          1995,   n.  581,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  3
          febbraio  1996,  n.  28,  S.O.  (per  il  titolo  vedi note
          all'articolo 18). Si trascrive il testo dell'articolo 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
          581:
              Art.   9.   (Repertorio   delle  notizie  economiche  e
          amministrative).  -  1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera  d),  della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
                a)  gli  esercenti  tutte  le  attivita' economiche e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
              b)  gli imprenditori con sede principale all'estero che
          aprono nel territorio nazionale unita' locali.
              3.   Il   REA   contiene   le   notizie  economiche  ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione del regio
          decreto  20  settembre  1934,  n. 2011, dal regio decreto 4
          gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29 del decreto-legge 28
          febbraio  1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26  aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre leggi, con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro,  d'intesa con il Ministro delle risorse agricole,
          alimentari  e forestali per la parte riguardante le imprese
          agricole,  sono indicate le notizie di carattere economico,
          statistico,  amministrativo  che  l'ufficio puo' acquisire,
          invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi di
          pubbliche  amministrazioni  e dei concessionari di pubblici
          servizi  secondo  le  norme  vigenti, nonche' dall'archivio
          statistico  delle  imprese  attive  costituito  a norma del
          regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993, purche' non
          coperte  dal segreto statistico. Con lo stesso decreto sono
          stabilite  modalita'  semplificate  per  la  denuncia delle
          notizie  di  carattere economico ed amministrativo da parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali.
              4.   L'esercente   attivita'   agricole  deve  altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro".
              -  Per  il riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59,
          si vedano le note dell'articolo 1.
              -   Si  trascrive  il  testo dell'articolo 15, comma 2,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "2.  Gli  atti, dati e documenti formati dalla pubblica
          amministrazione  e  dai privati con strumenti informatici o
          telematici,  i  contratti  stipulati  nelle medesime forme,
          nonche'  la loro archiviazione e trasmissione con strumenti
          informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di
          legge.  I  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente    comma   sono   stabiliti,   per   la   pubblica
          amministrazione  e per i privati, con specifici regolamenti
          da  emanare  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.".
              -  Per  il  riferimento all'articolo 17, comma 2, della
          legge   23   agosto   1988,  n.  400,  si  vedano  le  note
          all'articolo 1.