Art. 31 
 
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di  debito  su  ruoli
                             definitivi) 
 
1. A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei  crediti  di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1997,
n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di ammontare  superiore  a  millecinquecento
euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi  accessori,  e
per  i  quali  e'  scaduto  il  termine  di  pagamento.  In  caso  di
inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si  applica  la
sanzione pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo  indebitamente
compensato. E' comunque ammesso il pagamento, anche  parziale,  delle
somme iscritte a ruolo per  imposte  erariali  e  relativi  accessori
mediante la compensazione dei crediti relativi alle  stesse  imposte,
con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente  decreto.   Nell'ambito   delle   attivita'   di   controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza  e'  assicurata
la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente  comma
anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1°  gennaio
2011 le disposizioni di  cui  all'articolo  28-ter  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  non  operano
per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro. 
2. In relazione alle disposizioni di cui  al  presente  articolo,  le
dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni  contabili,
restituzioni  e  rimborsi  d'imposte"   della   missione   "Politiche
economico-finanziarie e di bilancio" dello stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario  2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni
di euro per l'anno 2012 e  di  1.900  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2013.