Art. 31. 
 
                     (Conciliazione e arbitrato) 
 
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende  propone  in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo  409
puo' promuovere, anche tramite l'associazione  sindacale  alla  quale
aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo  di  conciliazione
presso la commissione di conciliazione individuata secondo i  criteri
di cui all'articolo 413. 
La comunicazione della richiesta di  espletamento  del  tentativo  di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende,  per  la  durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni  successivi  alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. 
Le commissioni di conciliazione sono istituite  presso  la  Direzione
provinciale del lavoro. La  commissione  e'  composta  dal  direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato
a riposo,  in  qualita'  di  presidente,  da  quattro  rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro  e  da  quattro
rappresentanti effettivi  e  da  quattro  supplenti  dei  lavoratori,
designati  dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative a livello territoriale. 
Le commissioni, quando se  ne  ravvisi  la  necessita',  affidano  il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal
direttore  della  Direzione  provinciale  del  lavoro  o  da  un  suo
delegato, che rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.
In ogni caso  per  la  validita'  della  riunione  e'  necessaria  la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei  datori  di
lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori. 
La   richiesta   del   tentativo   di   conciliazione,   sottoscritta
dall'istante, e'  consegnata  o  spedita  mediante  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento.  Copia  della  richiesta  del  tentativo  di
conciliazione deve essere consegnata o spedita con  raccomandata  con
ricevuta  di  ritorno  a  cura  della  stessa  parte   istante   alla
controparte. 
La richiesta deve precisare: 
    1) nome, cognome e residenza dell'istante  e  del  convenuto;  se
l'istante o il convenuto sono una persona giuridica,  un'associazione
non  riconosciuta  o  un  comitato,  l'istanza   deve   indicare   la
denominazione o la ditta nonche' la sede; 
    2) il luogo dove e'  sorto  il  rapporto  ovvero  dove  si  trova
l'azienda o sua dipendenza alla quale  e'  addetto  il  lavoratore  o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine  del
rapporto; 
    3) il luogo dove  devono  essere  fatte  alla  parte  istante  le
comunicazioni inerenti alla procedura; 
    4) l'esposizione dei fatti e delle  ragioni  posti  a  fondamento
della pretesa. 
Se la controparte intende accettare la  procedura  di  conciliazione,
deposita presso la commissione di conciliazione, entro  venti  giorni
dal ricevimento della copia della richiesta, una  memoria  contenente
le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le  eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna  delle
parti e' libera di  adire  l'autorita'  giudiziaria.  Entro  i  dieci
giorni successivi al deposito, la commissione fissa  la  comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto
entro  i  successivi  trenta  giorni.  Dinanzi  alla  commissione  il
lavoratore  puo'  farsi  assistere  anche  da  un'organizzazione  cui
aderisce o conferisce mandato. 
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta  la  pubblica
amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420,
commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo  a  responsabilita',
salvi i casi di dolo e colpa grave». 
2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio. 
3. L'articolo 411 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
«Art.  411.  -  (Processo  verbale  di  conciliazione).   -   Se   la
conciliazione esperita  ai  sensi  dell'articolo  410  riesce,  anche
limitatamente ad una parte  della  domanda,  viene  redatto  separato
processo verbale sottoscritto dalle  parti  e  dai  componenti  della
commissione di conciliazione. Il  giudice,  su  istanza  della  parte
interessata, lo dichiara esecutivo con decreto. 
Se non si  raggiunge  l'accordo  tra  le  parti,  la  commissione  di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria  definizione
della controversia. Se la proposta non e'  accettata,  i  termini  di
essa sono riassunti nel verbale  con  indicazione  delle  valutazioni
espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla
commissione e non accettata senza  adeguata  motivazione  il  giudice
tiene conto in sede di giudizio. 
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al
ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere  allegati
i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione  non
riuscito. Se il tentativo di  conciliazione  si  e'  svolto  in  sede
sindacale,  ad  esso  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 410. Il processo verbale di  avvenuta  conciliazione  e'
depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura  di  una
delle parti  o  per  il  tramite  di  un'associazione  sindacale.  Il
direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita', provvede  a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui  circoscrizione
e' stato redatto. Il giudice, su  istanza  della  parte  interessata,
accertata la regolarita' formale del  verbale  di  conciliazione,  lo
dichiara esecutivo con decreto». 
4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile,  le
parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono  sostituite  dalle
seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula  alle  parti
una proposta transattiva» e le parole:  «senza  giustificato  motivo,
costituisce  comportamento  valutabile  dal  giudice  ai  fini  della
decisione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  il  rifiuto  della
proposta  transattiva  del  giudice,   senza   giustificato   motivo,
costituiscono  comportamento  valutabile  dal  giudice  ai  fini  del
giudizio». 
5. L'articolo 412 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal
seguente: 
«Art.  412.  -  (Risoluzione  arbitrale  della  controversia).  -  In
qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al  suo  termine  in
caso di mancata riuscita, le parti  possono  indicare  la  soluzione,
anche parziale,  sulla  quale  concordano,  riconoscendo,  quando  e'
possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono  accordarsi
per  la  risoluzione  della  lite,  affidando  alla  commissione   di
conciliazione  il  mandato  a   risolvere   in   via   arbitrale   la
controversia. 
Nel  conferire  il  mandato  per  la  risoluzione   arbitrale   della
controversia, le parti devono indicare: 
    1) il termine per l'emanazione del lodo, che  non  puo'  comunque
superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato,  spirato  il
quale l'incarico deve intendersi revocato; 
    2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese  e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento e dei  principi  regolatori  della
materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 
Il lodo emanato  a  conclusione  dell'arbitrato,  sottoscritto  dagli
arbitri e autenticato, produce  tra  le  parti  gli  effetti  di  cui
all'articolo 1372 e  all'articolo  2113,  quarto  comma,  del  codice
civile. 
Il  lodo  e'  impugnabile  ai  sensi  dell'articolo  808-ter.   Sulle
controversie aventi  ad  oggetto  la  validita'  del  lodo  arbitrale
irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico  grado  il
tribunale,  in  funzione   di   giudice   del   lavoro,   nella   cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il  ricorso  e'  depositato
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  lodo.
Decorso tale termine, o se le parti  hanno  comunque  dichiarato  per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se  il  ricorso
e'  stato  respinto  dal  tribunale,  il  lodo  e'  depositato  nella
cancelleria  del  tribunale  nella  cui  circoscrizione  e'  la  sede
dell'arbitrato. Il  giudice,  su  istanza  della  parte  interessata,
accertata la regolarita' formale  del  lodo  arbitrale,  lo  dichiara
esecutivo con decreto». 
6. L'articolo 412-ter del codice di procedura  civile  e'  sostituito
dal seguente: 
«Art. 412-ter.  -  (Altre  modalita'  di  conciliazione  e  arbitrato
previste dalla  contrattazione  collettiva).  -  La  conciliazione  e
l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo  409,  possono  essere
svolti altresi' presso le  sedi  e  con  le  modalita'  previste  dai
contratti  collettivi  sottoscritti  dalle   associazioni   sindacali
maggiormente rappresentative». 
7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai
sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater». 
8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile e' sostituito
dal seguente: 
«Art. 412-quater. - (Altre modalita' di conciliazione e arbitrato). -
Ferma  restando  la  facolta'  di  ciascuna  delle  parti  di   adire
l'autorita'  giudiziaria  e   di   avvalersi   delle   procedure   di
conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di
cui all'articolo 409 possono  essere  altresi'  proposte  innanzi  al
collegio di conciliazione e arbitrato  irrituale  costituito  secondo
quanto previsto dai commi seguenti. 
Il  collegio  di  conciliazione  e  arbitrato  e'  composto   da   un
rappresentante di ciascuna delle parti  e  da  un  terzo  membro,  in
funzione di presidente, scelto di comune  accordo  dagli  arbitri  di
parte tra i professori  universitari  di  materie  giuridiche  e  gli
avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. 
La parte  che  intenda  ricorrere  al  collegio  di  conciliazione  e
arbitrato deve notificare all'altra parte  un  ricorso  sottoscritto,
salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente  o
da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il
quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina
dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le  ragioni
di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi
di prova e il valore della controversia entro  il  quale  si  intende
limitare la domanda. Il ricorso deve contenere  il  riferimento  alle
norme  invocate  dal  ricorrente  a  sostegno  della  sua  pretesa  e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento e dei  principi  regolatori  della
materia, anche derivanti da obblighi comunitari. 
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione
e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta
giorni  dalla  notifica   del   ricorso   procede,   ove   possibile,
concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della
sede del collegio. Ove cio' non avvenga, la parte che  ha  presentato
ricorso puo' chiedere che la nomina  sia  fatta  dal  presidente  del
tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le  parti
non hanno ancora determinato la sede, il  ricorso  e'  presentato  al
presidente del tribunale del luogo in cui e'  sorto  il  rapporto  di
lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza  alla  quale  e'
addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al
momento della fine del rapporto. 
In caso di scelta  concorde  del  terzo  arbitro  e  della  sede  del
collegio, la parte convenuta, entro trenta  giorni  da  tale  scelta,
deve depositare presso la sede del  collegio  una  memoria  difensiva
sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da
un avvocato cui abbia  conferito  mandato  e  presso  il  quale  deve
eleggere il domicilio. La memoria  deve  contenere  le  difese  e  le
eccezioni in  fatto  e  in  diritto,  le  eventuali  domande  in  via
riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova. 
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente
puo' depositare presso la sede del collegio una  memoria  di  replica
senza modificare il  contenuto  del  ricorso.  Nei  successivi  dieci
giorni il convenuto puo' depositare presso la sede del  collegio  una
controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva. 
Il collegio fissa il giorno  dell'udienza,  da  tenere  entro  trenta
giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto,
dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno  dieci
giorni prima. 
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di  conciliazione.  Se
la conciliazione riesce, si applicano le  disposizioni  dell'articolo
411, commi primo e terzo. 
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra,  a
interrogare le parti e ad ammettere e assumere le  prove,  altrimenti
invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione  delle
prove, il collegio puo' rinviare ad altra  udienza,  a  non  piu'  di
dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la  discussione
orale. 
La  controversia  e'  decisa,  entro  venti  giorni  dall'udienza  di
discussione,  mediante  un  lodo.  Il  lodo  emanato  a   conclusione
dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra
le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto  comma,
del codice civile. Il lodo  e'  impugnabile  ai  sensi  dell'articolo
808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita'  del  lodo
arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in  unico
grado il tribunale, in funzione di  giudice  del  lavoro,  nella  cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il  ricorso  e'  depositato
entro il termine di  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  lodo.
Decorso tale termine, o se le parti  hanno  comunque  dichiarato  per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso e'
stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.  Il
giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita'
formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto. 
Il compenso del presidente del collegio e' fissato in misura pari  al
2 per cento del valore della controversia dichiarato nel  ricorso  ed
e' versato dalle parti,  per  meta'  ciascuna,  presso  la  sede  del
collegio mediante assegni circolari intestati  al  presidente  almeno
cinque  giorni  prima  dell'udienza.  Ciascuna   parte   provvede   a
compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e  quelle  per
il compenso del presidente e dell'arbitro  di  parte,  queste  ultime
nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia,
sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91,  primo  comma,  e
92. 
I contratti collettivi nazionali di categoria  possono  istituire  un
fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il  compenso  del
presidente del collegio e del proprio arbitro di parte». 
9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater
del codice di procedura civile si applicano anche  alle  controversie
di cui all'articolo 63, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono abrogati. 
10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del  codice  di
procedura civile, le parti  contrattuali  possono  pattuire  clausole
compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile
che rinviano alle modalita' di  espletamento  dell'arbitrato  di  cui
agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura  civile,  solo
ove  cio'  sia  previsto  da  accordi  interconfederali  o  contratti
collettivi di lavoro stipulati dalle  organizzazioni  dei  datori  di
lavoro e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullita', deve
essere certificata in base alle disposizioni di cui  al  titolo  VIII
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  dagli  organi  di
certificazione  di  cui  all'articolo   76   del   medesimo   decreto
legislativo,  e   successive   modificazioni.   Le   commissioni   di
certificazione  accertano,  all'atto   della   sottoscrizione   della
clausola  compromissoria,  la  effettiva  volonta'  delle  parti   di
devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal  rapporto
di lavoro. La clausola compromissoria  non  puo'  essere  pattuita  e
sottoscritta prima  della  conclusione  del  periodo  di  prova,  ove
previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno  trenta  giorni  dalla
data di stipulazione del contratto di  lavoro,  in  tutti  gli  altri
casi. La clausola compromissoria  non  puo'  riguardare  controversie
relative alla risoluzione  del  contratto  di  lavoro.  Davanti  alle
commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da  un
legale di loro fiducia o  da  un  rappresentante  dell'organizzazione
sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato. 
11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti  collettivi
di cui al primo periodo del comma 10,  trascorsi  dodici  mesi  dalla
data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative,  al
fine  di  promuovere  l'accordo.  In  caso  di  mancata  stipulazione
dell'accordo  di  cui  al  periodo  precedente,  entro  i  sei   mesi
successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze
istruttorie del confronto tra le  parti  sociali,  individua  in  via
sperimentale, fatta salva la possibilita' di integrazioni  e  deroghe
derivanti  da  eventuali  successivi   accordi   interconfederali   o
contratti  collettivi,  le  modalita'  di  attuazione  e   di   piena
operativita' delle disposizioni di cui al comma 10. 
12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni,
possono istituire camere  arbitrali  per  la  definizione,  ai  sensi
dell'articolo  808-ter  del  codice  di   procedura   civile,   delle
controversie nelle materie  di  cui  all'articolo  409  del  medesimo
codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto
legislativo n. 276 del  2003,  e  successive  modificazioni,  possono
concludere convenzioni con le  quali  prevedano  la  costituzione  di
camere  arbitrali  unitarie.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,
l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. 
13. Presso le sedi di  certificazione  di  cui  all'articolo  76  del
decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive
modificazioni,  puo'  altresi'  essere  esperito  il   tentativo   di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile. 
14. All'articolo 82 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «di  cui  all'articolo  76,  comma  1,
lettera a),» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo
76»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    «1-bis.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   procedure
previste dal capo I del presente titolo». 
15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, e' abrogato. 
16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del  codice  di  procedura  civile
sono abrogati. 
17. All'articolo 79 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.
276, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
«Gli   effetti   dell'accertamento    dell'organo    preposto    alla
certificazione del contratto di lavoro,  nel  caso  di  contratti  in
corso  di  esecuzione,  si  producono  dal  momento  di  inizio   del
contratto, ove la commissione abbia  appurato  che  l'attuazione  del
medesimo  e'  stata,  anche  nel  periodo  precedente  alla   propria
attivita' istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.  In
caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si
producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime  provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite
dalla commissione adita». 
18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli  adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
 
 
          Note all'art. 31: 
              - Il testo dell'art. 80, comma 4,  del  citato  decreto
          legislativo n. 276 del 2003, e' il seguente: 
              «4. Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la
          certificazione ai sensi dei precedenti commi 1  e  3,  deve
          previamente rivolgersi obbligatoriamente  alla  commissione
          di certificazione che ha adottato l'atto di  certificazione
          per  espletare  un  tentativo  di  conciliazione  ai  sensi
          dell'art. 410 del codice di procedura civile.». 
              - Il testo dell'art. 420, primo  comma  del  codice  di
          procedura civile, come modificato dalla presente legge,  e'
          il seguente: 
              «Art. 420  (Udienza  di  discussione  della  causa).  -
          Nell'udienza fissata per  la  discussione  della  causa  il
          giudice interroga liberamente le parti presenti,  tenta  la
          conciliazione della lite e formula alle parti una  proposta
          transattiva. La mancata comparizione personale delle parti,
          o il rifiuto della proposta transattiva del giudice,  senza
          giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile
          dal giudice ai fini del  giudizio.  Le  parti  possono,  se
          ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni  e
          conclusioni  gia'  formulate  previa   autorizzazione   del
          giudice.». 
              - Il testo dell'art.  1372  del  codice  civile  e'  il
          seguente: 
              «Art. 1372 (Efficacia del contratto). - Il contratto ha
          forza di legge tra le parti. Non puo'  essere  sciolto  che
          per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. 
              Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi  che
          nei casi previsti dalla legge.». 
              - Il testo dell'art. 2113,  quarto  comma,  del  codice
          civile,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente: 
              «Le disposizioni del presente articolo non si applicano
          alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185,
          410, 411, 412-ter e  412-quater  del  codice  di  procedura
          civile.». 
              - Il testo dell'art. 76 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, e' il seguente: 
              «Art. 76 (Organi di certificazione). - 1.  Sono  organi
          abilitati alla certificazione dei contratti  di  lavoro  le
          commissioni di certificazione istituite presso: 
              a)   gli   enti   bilaterali   costituiti   nell'ambito
          territoriale di  riferimento  ovvero  a  livello  nazionale
          quando la  commissione  di  certificazione  sia  costituita
          nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale; 
              b) le Direzioni provinciali del lavoro e  le  province,
          secondo quanto stabilito da apposito decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta  giorni
          dalla entrata in vigore del presente decreto; 
              c) le universita'  pubbliche  e  private,  comprese  le
          Fondazioni universitarie, registrate nell'albo  di  cui  al
          comma  2,  esclusivamente  nell'ambito   di   rapporti   di
          collaborazione e consulenza attivati con docenti di diritto
          del lavoro di ruolo ai sensi dell'art. 66 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
              c-bis)  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali - Direzione generale della tutela delle  condizioni
          di lavoro, esclusivamente nei casi  in  cui  il  datore  di
          lavoro abbia le  proprie  sedi  di  lavoro  in  almeno  due
          province anche di regioni diverse ovvero per quei datori di
          lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni
          imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
          schemi di  convenzioni  certificati  dalla  commissione  di
          certificazione istituita presso il Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane  e
          strumentali gia'  operanti  presso  la  Direzione  generale
          della tutela delle condizioni di lavoro; 
              c-ter) i consigli provinciali dei consulenti del lavoro
          di cui alla legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  esclusivamente
          per  i   contratti   di   lavoro   instaurati   nell'ambito
          territoriale di riferimento senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis),
          le  commissioni  di  certificazione  istituite  presso   le
          direzioni provinciali del lavoro e le province limitano  la
          loro funzione alla ratifica  di  quanto  certificato  dalla
          commissione di certificazione istituita presso il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali. 
              2. Per essere abilitate alla  certificazione  ai  sensi
          del comma 1,  le  universita'  sono  tenute  a  registrarsi
          presso un apposito albo istituito presso il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali con apposito  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto
          con il Ministro dell'istruzione, della universita' e  della
          ricerca. Per ottenere la registrazione le universita'  sono
          tenute a inviare, all'atto della registrazione e  ogni  sei
          mesi,  studi  ed  elaborati  contenenti  indici  e  criteri
          giurisprudenziali di qualificazione dei contratti di lavoro
          con  riferimento  a  tipologie  di  lavoro   indicate   dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              3. Le commissioni istituite  ai  sensi  dei  commi  che
          precedono  possono  concludere  convenzioni  con  le  quali
          prevedano la costituzione di una  commissione  unitaria  di
          certificazione.». 
              - Per il testo  dell'art.  63,  comma  1,  del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001, si veda  nelle  note  all'art.
          30. 
              - Il testo dell'art. 82 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art. 82 (Rinunzie e transazioni).  -  1.  Le  sedi  di
          certificazione di cui  all'art.  76  del  presente  decreto
          legislativo  sono  competenti  altresi'  a  certificare  le
          rinunzie e transazioni di  cui  all'art.  2113  del  codice
          civile a conferma della volonta' abdicativa  o  transattiva
          delle parti stesse. 
              1-bis.  Si  applicano,  in   quanto   compatibili,   le
          procedure previste dal capo I del presente titolo.». 
              - Il testo dell'art. 83 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art.  83  (Deposito  del  regolamento  interno   delle
          cooperative). - 1. La procedura di certificazione di cui al
          capo I e'  estesa  all'atto  di  deposito  del  regolamento
          interno delle  cooperative  riguardante  la  tipologia  dei
          rapporti di lavoro attuati o che si intendono  attuare,  in
          forma  alternativa,  con  i  soci  lavoratori,   ai   sensi
          dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
          modificazioni. La procedura di  certificazione  attiene  al
          contenuto del regolamento depositato. 
              2. (Abrogato).». 
              - Il testo dell'art. 79 del citato decreto  legislativo
          n. 276 del 2003, come modificato dalla presente  legge,  e'
          il seguente: 
              «Art. 79 (Efficacia giuridica della certificazione).  -
          Gli effetti  dell'accertamento  dell'organo  preposto  alla
          certificazione del contratto di  lavoro  permangono,  anche
          verso i terzi, fino al momento in cui  sia  stato  accolto,
          con sentenza di merito,  uno  dei  ricorsi  giurisdizionali
          esperibili  ai  sensi   dell'art.   80,   fatti   salvi   i
          provvedimenti cautelari. 
              Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla
          certificazione  del  contratto  di  lavoro,  nel  caso   di
          contratti in corso di esecuzione, si producono dal  momento
          di inizio del contratto, ove la commissione abbia  appurato
          che l'attuazione del medesimo e' stata, anche  nel  periodo
          precedente alla propria attivita' istruttoria, coerente con
          quanto appurato in tale sede.  In  caso  di  contratti  non
          ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti  si  producono
          soltanto ove e nel momento in cui queste ultime  provvedano
          a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche
          suggerite dalla commissione adita.».