Art. 31 
 
                   Piano particellare di esproprio 
 
                    (art. 33, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il piano particellare degli  espropri,  degli  asservimenti  e
delle interferenze con i  servizi  e'  redatto  in  base  alle  mappe
catastali aggiornate, e  comprende  anche  le  espropriazioni  e  gli
asservimenti necessari per gli attraversamenti  e  le  deviazioni  di
strade e di corsi d'acqua e  le  altre  interferenze  che  richiedono
espropriazioni. 
    2. Sulle mappe catastali sono altresi' indicate le eventuali zone
di rispetto o da sottoporre  a  vincolo  in  relazione  a  specifiche
normative o ad esigenze connesse alla categoria dell'intervento. 
    3. Il piano e' corredato dall'elenco delle ditte che  in  catasto
risultano proprietarie dell'immobile da espropriare o asservire ed e'
corredato dell'indicazione di tutti i dati  catastali  nonche'  delle
superfici interessate. 
    4.  Per  ogni  ditta  va   inoltre   indicata   l'indennita'   di
espropriazione determinata in base alle leggi  e  normative  vigenti,
previo apposito sopralluogo. 
    5. Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste  l'intervento
da realizzare e' affidato ad un soggetto  cui  sono  attribuiti,  per
legge o per delega, poteri espropriativi ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,
n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a  titolo
di indennizzo ai proprietari espropriati, nonche' al pagamento  delle
spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilita'  a
lui imputabili. 
 
              Note all'art. 31 
              - Il testo dell'articolo 6, comma 8,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia   di   espropriazione   per   pubblica   utilita'),
          pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2001, n.  189,  S.O.,
          e' il seguente: 
              “8. Se l'opera  pubblica  o  di  pubblica  utilita'  va
          realizzata da  un  concessionario  o  contraente  generale,
          l'amministrazione titolare del  potere  espropriativo  puo'
          delegare, in tutto  o  in  parte,  l'esercizio  dei  propri
          poteri  espropriativi,  determinando  chiaramente  l'ambito
          della delega nella concessione o nell'atto di  affidamento,
          i  cui  estremi  vanno  specificati  in   ogni   atto   del
          procedimento  espropriativo.  A  questo  scopo  i  soggetti
          privati cui sono attribuiti per legge o per  delega  poteri
          espropriativi, possono avvalersi di societa' controllata. I
          soggetti privati possono altresi' avvalersi di societa'  di
          servizi ai fini delle attivita' preparatorie. (L).”