Art. 31 
 
                        Esercizi commerciali 
 
  1. In materia di esercizi commerciali,  all'articolo  3,  comma  1,
lettera d-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono  soppresse
le parole: "in via sperimentale" e dopo  le  parole  "dell'esercizio"
sono soppresse le seguenti "ubicato nei comuni inclusi negli  elenchi
regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte". 
  2. Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia
di concorrenza, liberta' di  stabilimento  e  libera  prestazione  di
servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la
liberta' di apertura di nuovi  esercizi  commerciali  sul  territorio
senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli  di  qualsiasi
altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della  salute,  dei
lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti
locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni  del  presente
comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto.