Art. 31 

 

				 
                 Diritti ed obblighi degli operatori 

 
  1. Il comma 1 dell'articolo 41 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003,  n.  259,  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Gli   operatori
autorizzati  alla  fornitura  di  reti  e  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico hanno il diritto e, se  richiesto
da  altri  operatori   titolari   di   un'autorizzazione   ai   sensi
dell'articolo 26 del presente Codice, l'obbligo di negoziare tra loro
l'interconnessione  ai   fini   della   fornitura   di   servizi   di
comunicazione elettronica accessibili  al  pubblico,  allo  scopo  di
garantire la fornitura e l'interoperabilita'  dei  servizi  in  tutta
l'Unione    europea.    Gli    operatori    offrono    l'accesso    e
l'interconnessione ad altri operatori nei termini e  alle  condizioni
conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai sensi degli articoli
42, 43, 44 e 45, e nel rispetto dei principi di cui all'articolo  13,
comma 5, lettera b).". 
 
          Note all'art. 31: 
              Il  testo   dell'articolo   41   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 41. Diritti ed obblighi degli operatori. 
              1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di  reti  e
          servizi  di  comunicazione   elettronica   accessibili   al
          pubblico  hanno  il  diritto  e,  se  richiesto  da   altri
          operatori   titolari   di   un'autorizzazione   ai    sensi
          dell'articolo  26  del  presente   Codice,   l'obbligo   di
          negoziare  tra  loro  l'interconnessione  ai   fini   della
          fornitura   di   servizi   di   comunicazione   elettronica
          accessibili  al  pubblico,  allo  scopo  di  garantire   la
          fornitura  e  l'interoperabilita'  dei  servizi  in   tutta
          l'Unione  europea.  Gli  operatori  offrono   l'accesso   e
          l'interconnessione ad altri operatori nei  termini  e  alle
          condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorita' ai
          sensi degli articoli 42, 43, 44 e 45, e  nel  rispetto  dei
          principi di cui all'articolo 13, comma 5, lettera b). 
              2.  Le  reti  pubbliche  di  comunicazione  elettronica
          realizzate per distribuire servizi di televisione  digitale
          devono essere in grado di distribuire servizi  e  programmi
          televisivi in formato panoramico. Gli operatori di rete che
          ricevono e redistribuiscono servizi e programmi  televisivi
          in formato  panoramico  mantengono  il  formato  panoramico
          dell'immagine. 
              3.  Fatto  salvo  l'articolo  33,  gli  operatori   che
          ottengono informazioni da un altro operatore prima, durante
          o dopo il negoziato sugli accordi in materia di  accesso  o
          di   interconnessione    utilizzano    tali    informazioni
          esclusivamente per i fini per  cui  sono  state  fornite  e
          osservano  in  qualsiasi  circostanza   gli   obblighi   di
          riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le
          informazioni ricevute non sono comunicate ad  altre  parti,
          in particolare ad  altre  unita'  organizzative,  ad  altre
          societa' consociate o partner commerciali, per i quali esse
          potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.".