Art. 31 
 
  1. All'articolo 23, primo comma, del codice  di  procedura  civile,
dopo le parole:  «per  le  cause  tra  condomini»  sono  inserite  le
seguenti: «, ovvero tra condomini e condominio,». 
 
          Note all'art. 31: 
              Si riporta il testo dell'articolo 23, primo comma,  del
          codice di procedura civile, come modificato dalla legge qui
          pubblicata: 
              "Art. 23. Foro per le cause tra soci e tra condomini. 
              Per le cause tra soci  e'  competente  il  giudice  del
          luogo dove ha sede la societa'; per le cause tra condomini,
          ovvero tra condomini e condominio,  il  giudice  del  luogo
          dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi. 
              (Omissis).".