Art. 31 (L)
Interventi  eseguiti  in  assenza di permesso di costruire, in totale
difformita'  o  con variazioni essenziali (legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito,
con   modificazioni,   in  legge  21 giugno  1985,  n.  298;  decreto
       legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)

  1.  Sono  interventi eseguiti in totale difformita' dal permesso di
costruire  quelli  che  comportano  la  realizzazione di un organismo
edilizio   integralmente  diverso  per  caratteristiche  tipologiche,
planovolumetriche  o  di utilizzazione da quello oggetto del permesso
stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel  progetto  e  tali da costituire un organismo edilizio o parte di
esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
  2.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
accertata  l'esecuzione  di  interventi  in  assenza  di permesso, in
totale  difformita'  dal  medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate  ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al
responsabile  dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel
provvedimento  l'area  che  viene  acquisita di diritto, ai sensi del
comma 3.
  3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino  dello  stato  dei  luoghi  nel  termine di novanta giorni
dall'ingiunzione,   il  bene  e  l'area  di  sedime,  nonche'  quella
necessaria,   secondo  le  vigenti  prescrizioni  urbanistiche,  alla
realizzazione  di  opere  analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto  gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non
puo'   comunque   essere  superiore  a  dieci  volte  la  complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
  4.  L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel  termine  di  cui  al  comma  3, previa notifica all'interessato,
costituisce   titolo   per   l'immissione   nel  possesso  e  per  la
trascrizione  nei  registri  immobiliari,  che  deve  essere eseguita
gratuitamente.
  5.  L'opera acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili
dell'abuso,  salvo  che  con deliberazione consiliare non si dichiari
l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non
contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
  6.  Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti,
in  base  a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita',
l'acquisizione  gratuita,  nel caso di inottemperanza all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui   compete   la   vigilanza   sull'osservanza  del  vincolo.  Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al
ripristino   dello   stato   dei  luoghi  a  spese  dei  responsabili
dell'abuso.  Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si
verifica a favore del patrimonio del comune.
  7.  Il  segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante
affissione  nell'albo  comunale, i dati relativi agli immobili e alle
opere  realizzati  abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali
ed  agenti  di  polizia  giudiziaria  e  delle  relative ordinanze di
sospensione  e  trasmette  i dati anzidetti all'autorita' giudiziaria
competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale  del  governo,  al  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti.
  8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di
constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo  27,  ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal
comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei
successivi   trenta  giorni,  adotta  i  provvedimenti  eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorita'
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
  9.  Per  le  opere abusive di cui al presente articolo, il giudice,
con  la  sentenza  di  condanna  per il reato di cui all'articolo 44,
ordina  la  demolizione  delle  opere  stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.