Art. 31. 
 
  Nelle opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore
la durata dei diritti esclusivi  di  utilizzazione  economica  e'  di
cinquant'anni a partire dalla prima pubblicazione dovunque avvenuta e
qualunque  sia  la  forma  nella  quale  la  pubblicazione  e'  stata
effettuata, purche' la pubblicazione avvenga  entro  vent'anni  dalla
morte dell'autore.