Art. 31.
(Devoluzione dei beni).
I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la
liquidazione, sono devoluti in conformita' dell'atto costitutivo o
dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede
l'autorita' governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno
fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le
deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e,
quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorita'
governativa.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il
loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni
sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione,
in proporzione e nei limiti di cio' che hanno ricevuto.