Art. 31. La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra. Non e' ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale. Chi, chiamato come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsita' e' punito a termine degli articoli 366, 372, 373 del Codice penale. Chi non adempie alle altre richieste della Sezione e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 5000 lire. Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario o chi e' tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie e' punito come al comma precedente. Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, puo' essere comandato presso di essa personale delle polizia giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.