Art. 31.

  Chiunque  promuove,  costituisce od organizza accordi allo scopo di
impedire   o   turbare   le   operazioni   del   rilevamento,  ovvero
pubblicamente  istiga  coloro  che vi sono tenuti a non rispondere al
rilevamento  o  a  fare  dichiarazioni  non  vere,  e'  punito con la
reclusione  da  sei  mesi  a due anni e con la multa da lire 50.000 a
lire 500.000.
  Quando  il  fatto  e'  commesso  a mezzo della stampa periodica, la
reclusione  e'  da  nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a
lire 1.000.000.
  Il  minimo  delle pene previste nei commi precedenti e' raddoppiato
quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.
  Nell'ipotesi prevista nel primo comma puo' essere inflitta soltanto
la  pena  pecuniaria  quando  il  fatto  rivesta  carattere  di lieve
entita'.