Art. 31. (Art. 13 del Testo Unico) DISTANZE Fuori dei centri abitati l'asse dei cartelli deve essere situato ad una distanza massima di m. 2,00 dal vicino margine della carreggiata, a meno che particolari circostanze non si oppongano. Negli abitati e nelle strade di montagna la distanza tra la estremita' del cartello verso la carreggiata e la verticale sul margine della carreggiata non deve essere inferiore a m. 0,50. Distanze inferiori sono ammesse solo in casi eccezionali.