Art. 31.
          Sovvenzioni e incentivi per le attivita' liriche

  L'ammontare   della   sovvenzione   per   ogni  singola  recita  e'
determinato  annualmente  dal  Ministro  per  il  turismo  e  per  lo
spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica.
  Per  le  recite  di  stagioni  liriche  di  carattere  tradizionale
l'ammontare  della  sovvenzione,  tenuto conto della importanza delle
manifestazioni,  e'  fissato  in misura superiore ad almeno il 30 per
cento di quello previsto per le recite di stagioni ordinarie.
  Speciali contributi integrativi possono essere assegnati:
    a) per l'allestimento di opere di autore italiano nuovissime o di
prima esecuzione locale;
    b)   per  l'allestimento  di  opere  italiane  del  passato,  non
rappresentate da almeno un ventennio;
    c)  per  la  preparazione del materiale musicale di esecuzione di
opere italiane inedite.
  Il   numero   delle   recite   sovvenzionate   e   determinato  col
provvedimento di assegnazione.