Art. 31.
(Aspettativa  dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o
       a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali).

  I  lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di
assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive  possono,  a  richiesta, essere collocati in aspettativa non
retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
  La  medesima  disposizione  si  applica  ai  lavoratori  chiamati a
ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
  I   periodi   di  aspettativa  di  cui  ai  precedenti  commi  sono
considerati   utili,   a  richiesta  dell'interessato,  ai  fini  del
riconoscimento  del diritto e della determinazione della misura della
pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al
regio  decreto-legge  4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche
ed  integrazioni,  nonche'  a carico di enti, fondi, casse e gestioni
per  forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione
predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
  Durante   i  periodi  di  aspettativa  l'interessato,  in  caso  di
malattia,   conserva   il  diritto  alle  prestazioni  a  carico  dei
competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.
  Le  disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora  a  favore  dei lavoratori siano previste forme previdenziali
per   il  trattamento  di  pensione  e  per  malattia,  in  relazione
all'attivita' espletata durante il periodo di aspettativa.