Art. 31. (Finanziamenti) Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati Ministeri, a partire dall'esercizio finanziario 1971, le seguenti somme annue: 1) Ministero dell'interno: per la concessione della pensione o dell'assegno mensile di assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13 e 17: lire 27 miliardi; 2) Ministero della sanita': a) per l'assistenza sanitaria di cui all'articolo 3: lire 24.900.000.000; b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000. Per l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresi' utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743, e 11 marzo 1970, n. 74; 3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: per l'orientamento e la formazione professionale di cui all'articolo 23 ivi comprese quelle attinenti allo acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonche' all'istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni. Le somme non impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.