Art. 31.
                           (Finanziamenti)

  Per  far  fronte  alle  spese  relative  alle provvidenze di cui ai
precedenti  articoli  3,  12,  13,  17, 23, 24, 25 ed a quelle per il
funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9,
sono  iscritte  nello stato di previsione della spesa dei sottonotati
Ministeri,  a  partire  dall'esercizio  finanziario 1971, le seguenti
somme annue:
    1) Ministero dell'interno:
      per  la  concessione  della  pensione o dell'assegno mensile di
assistenza e dell'assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12,
13 e 17: lire 27 miliardi;
    2) Ministero della sanita':
      a)  per  l'assistenza  sanitaria  di  cui  all'articolo 3: lire
24.900.000.000;
      b)  per  il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli
esami  e  ricerche  cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9:
lire 850.000.000.
  Per  l'anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere
altresi'  utilizzate per l'assistenza sanitaria le somme mantenute in
bilancio,  ai  sensi  delle  leggi  6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre
1969, n. 743, e 11 marzo 1970, n. 74;
    3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
      per   l'orientamento  e  la  formazione  professionale  di  cui
all'articolo  23  ivi  comprese  quelle attinenti allo acquisto ed al
rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonche'
all'istituzione  di  centri  speciali  di  rieducazione,  di appositi
centri  sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25
quale contributo devoluto alla speciale gestione istituita in seno al
Fondo  per  l'addestramento  professionale  dei  lavoratori,  di  cui
all'articolo  62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo
150 milioni.
  Le  somme  non  impegnate nell'esercizio cui si riferiscono possono
essere utilizzate negli esercizi successivi.