Art. 31.
              Semplificazioni per i contribuenti minori

  Nei  confronti  dei contribuenti il cui volume d'affari, in un anno
solare,  non  ha  superato  ventuno  milioni di lire, le modalita' di
applicazione  dell'imposta  per  l'anno  solare  successivo, salvo il
disposto   degli   articoli  32  e  33  e  ferme  restando  le  altre
disposizioni del presente decreto, sono semplificate come segue:
    1)  l'emissione  delle  fatture  per  le  cessioni  di  beni e le
prestazioni  di  servizi effettuate, tranne le cessioni di immobili e
di  beni  strumentali,  non  e' obbligatoria se non sia richiesta dal
cessionario o dal committente, il quale e' obbligato a richiederla se
acquista  i  beni  o utilizza i servizi nell'esercizio di un'impresa,
arte o professione;
    2)   l'ammontare  imponibile  delle  cessioni  di  beni  e  delle
prestazioni  di  servizi  e'  determinato  in  base  ai corrispettivi
effettivamente riscossi, diminuiti a norma del quarto comma dell'art.
27.  I  corrispettivi delle cessioni di immobili e beni strumentali e
quelli  delle  operazioni indicate alle lettere b), c) e d) dell'art.
13  e  al secondo comma dell'art. 17 si considerano in ogni caso come
riscossi;
    3)  le  operazioni devono essere registrate a norma dell'art. 24,
annotando   l'ammontare  giornaliero  dei  corrispettivi  riscossi  e
globalmente,  nell'ultimo  giorno di ogni mese, l'ammontare di quelli
non ancora riscossi;
    4)  le  dichiarazioni e i versamenti previsti nell'art. 27 devono
essere  eseguiti,  anziche'  mensilmente,  entro il mese successivo a
ciascun  trimestre solare. Nelle dichiarazioni trimestrali e annuali,
da presentare in conformita' a speciali modelli approvati con decreto
del  Ministro  per  le  finanze,  deve  essere indicato separatamente
l'ammontare dei corrispettivi non ancora riscossi.
  I contribuenti il cui volume d'affari, nell'anno solare precedente,
non  ha  superato  ottanta  milioni  di  lire,  devono  presentare le
dichiarazioni   ed  eseguire  i  versamenti  previsti  nell'art.  27,
anziche'  mensilmente,  entro  il mese successivo a ciascun trimestre
solare, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto.