Art. 31.
       Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali



Nelle  ipotesi  previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 27
il  reddito  agrario  dei fondi rustici di cui all'ultimo comma dello
stesso  articolo  non  concorre  a formare il reddito complessivo del
possessore o dell'affittuario.