Art. 31.
                             (Sanzioni)

  Il  locatore che abbia ottenuto la disponibilita' dell'immobile per
uno  dei  motivi  previsti dall'articolo 29 e che, nel termine di sei
mesi   dall'avvenuta   consegna,  non  abbia  adibito  l'immobile  ad
abitazione  propria, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado
in  linea  retta,  o  non  abbia  adibito  l'immobile ad esercizio in
proprio  di  una delle attivita' indicate all'articolo 27, ovvero non
abbia  rispettato  i  termini  della  concessione  o quelli del piano
comunale  di  intervento  per  quanto  attiene l'inizio dei lavori di
demolizione, ricostruzione, ristrutturazione o restauro dell'immobile
ovvero, in caso di immobili adibiti ad esercizio di albergo, pensione
o locanda, non abbia completato i lavori di ricostruzione nel termine
stabilito dal Ministero del turismo e dello spettacolo, e' tenuto, se
il  conduttore  lo  richiede,  al  ripristino  del contratto, salvi i
diritti  acquistati da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese
di  trasloco  e  degli altri oneri sopportati, ovvero al risarcimento
del  danno  nei  confronti  del  conduttore in misura non superiore a
quarantotto  mensilita' del canone di locazione percepito prima della
risoluzione  del  contratto,  oltre alle indennita' previste ai sensi
dell'articolo 34.
  Il giudice, oltre a determinare il ripristino o il risarcimento del
danno,  ordina  al locatore il pagamento di una somma da L. 500.000 a
L.  2.000.000  da  devolvere  al  comune  nel  cui territorio e' sito
l'immobile, ad integrazione del fondo sociale previsto dal titolo III
della presente legge.