Art. 31. 
                Conferma dei ricercatori universitari 
 
  I ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo,
sono  sottoposti  ad  un  giudizio  di  conferma  da  parte  di   una
commissione  nazionale   composta,   per   ogni   raggruppamento   di
discipline, da tre professori di ruolo, di cui  due  ordinari  e  uno
associato, estratti a sorte su un numero triplo di docenti  designati
dal Consiglio universitario nazionale, tra i docenti  del  gruppo  di
discipline. 
  La  commissione  valuta   l'attivita'   scientifica   e   didattica
integrativa svolta dal ricercatore nel triennio anche sulla  base  di
una motivata relazione del Consiglio di facolta' o del dipartimento. 
  Se il giudizio e'  favorevole,  il  ricercatore  e'  immesso  nella
fascia dei ricercatori confermati, che e'  compresa  nella  dotazione
organica di  cui  al  precedente  articolo  30.  Se  il  giudizio  e'
sfavorevole, puo' essere ripetuto una sola volta dopo un biennio.  Se
anche il secondo giudizio e' sfavorevole,  il  ricercatore  cessa  di
appartenere al ruolo. 
  Coloro che non superano il secondo  giudizio  di  conferma  possono
avvalersi,  a  domanda,  della  facolta'  di   passaggio   ad   altra
amministrazione, disciplinata dal successivo art. 120.