ART. 31. (Insegnanti supplenti della scuola elementare statale) Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo la entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente Articolo 20. Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, o 1980-1981 un anno di servizio in qualita' di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualita' di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradatamente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio. La disponibilita' di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.