ART. 31.
       (Insegnanti supplenti della scuola elementare statale)

  Gli   insegnanti  che  abbiano  svolto  due  anni  di  servizio  di
insegnamento  non  di  ruolo  nella  scuola  elementare  statale  nel
sessennio  antecedente  al  10 settembre 1981, nonche' gli insegnanti
che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola
elementare  statale,  una  votazione media non inferiore al punteggio
corrispondente  a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni
di  servizio,  anche  non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno
titolo  ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il
primo  concorso  ordinario  indetto  dopo  la entrata in vigore della
presente legge, ai sensi del precedente Articolo 20.
  Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979,
1979-1980,  o  1980-1981 un anno di servizio in qualita' di supplente
nella  scuola  elementare  statale ed abbiano svolto un altro anno di
servizio   di   insegnamento  nella  scuola  elementare  statale  nel
quinquennio  antecedente  alla  data  del  10  settembre  1980, e gli
insegnanti  che  abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli
della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al
punteggio  corrispondente  a sette decimi e che abbiano svolto almeno
180  giorni  di  servizio,  anche  non  continuativi,  in qualita' di
supplente  nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente
alla  data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradatamente
immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986
in  relazione  al  50  per  cento  dei  posti  disponibili ogni anno,
nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali
da  compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi
di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei
titoli di servizio.
  La  disponibilita'  di posti va accertata dopo l'assegnazione della
sede  agli  insegnanti  immessi  in  ruolo per effetto dei precedenti
articoli 29 e 30.
  Gli  anni  di  servizio,  richiesti  dal  presente  articolo,  sono
computati  sulla  base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun
anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale
l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il
diritto alla retribuzione per il periodo estivo.