ART. 31.

  L'ingresso  nello  Stato  a  scopo  di adozione di stranieri minori
degli  anni  quattordici e' consentito quando vi sia provvedimento di
adozione  o  di  affidamento  preadottivo  del  minore  emesso da una
autorita'  straniera nei confronti di cittadini italiani residenti in
Italia  o  nello Stato straniero, o altro provvedimento in materia di
tutela  e  degli altri istituti di protezione dei minori. L'autorita'
consolare del luogo ove il provvedimento e' stato emesso dichiara che
esso e' conforme alla legislazione di quello Stato.
  L'ingresso  nello  Stato  a  scopo  di adozione di stranieri minori
degli  anni  quattordici  e'  altresi' consentito quando vi sia nulla
osta,  emesso  dal  Ministro  degli affari esteri d'intesa con quello
dell'interno.