Art. 31 
                 Determinazione del reddito agrario 
 
  1. Il reddito agrario e'  determinato  mediante  l'applicazione  di
tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo  le
norme della legge catastale. 
  2. Le tariffe d'estimo  sono  sottoposte  a  revisione  secondo  le
disposizioni   dell'articolo   25.   Alle   revisioni   si    procede
contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli  effetti
del reddito dominicale. 
  3. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 26
e 27 valgono anche per i redditi agrari. Per i  terreni  condotti  in
affitto o in forma  associata  le  denunce  di  cui  all'articolo  27
possono essere presentate  anche  dall'affittuario  o  da  uno  degli
associati. 
  4. Il reddito agrario delle superfici adibite alla funghicoltura e'
determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo piu'  alta
in vigore nella provincia.