ART. 31. (Volontari in servizio civile) 1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonche' di adeguata formazione e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori della solidarieta' e della cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno due anni, per l'esercizio di attivita' dirette alla realizzazione di programmi di cooperazione con organizzazioni non governative riconosciute idonee, nell'ambito di programmi riconosciuti conformi alle finalita' della presente legge, ai sensi dell'articolo 29. 2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attivita' di volontariato e il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale del volontario. Quest'ultimo e' iscritto, a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, alle assicurazioni per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche' all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie. I contenuti di tale contratto sono definiti dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10. 3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruita' per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilita'. 4. E' parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione. 5. La qualifica di volontario in servizio civile e' attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformita' del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. 6. Copia del contratto registrato e' trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.