ART. 31. 
                   (Volontari in servizio civile) 
 
  1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari  in
servizio civile i cittadini italiani  maggiorenni  che,  in  possesso
delle conoscenze tecniche e delle qualita' personali  necessarie  per
rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonche'  di  adeguata
formazione e di idoneita' psicofisica, prescindendo da fini di  lucro
e nella ricerca prioritaria dei valori  della  solidarieta'  e  della
cooperazione internazionali, assumono contrattualmente un impegno  di
cooperazione nei Paesi in via di sviluppo della durata di almeno  due
anni, per l'esercizio di  attivita'  dirette  alla  realizzazione  di
programmi  di  cooperazione  con   organizzazioni   non   governative
riconosciute idonee, nell'ambito di programmi  riconosciuti  conformi
alle finalita' della presente legge, ai sensi dell'articolo 29. 
  2. Il contratto di cooperazione  deve  prevedere  il  programma  di
cooperazione nel quale si inserisce l'attivita' di volontariato e  il
trattamento economico, previdenziale,  assicurativo  e  assistenziale
del volontario. Quest'ultimo e' iscritto, a  carico  della  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo,  alle  assicurazioni  per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti,
nonche'  all'assicurazione  per  le  malattie,   limitatamente   alle
prestazioni sanitarie. I contenuti di tale  contratto  sono  definiti
dal Comitato direzionale sentito il parere della Commissione  per  le
organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10. 
  3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per
le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente
i criteri di congruita' per il trattamento economico di cui al  comma
2,  tenendo  conto  anche  del  caso  di  volontari  con   precedente
esperienza che  siano  chiamati  a  svolgere  funzioni  di  rilevante
responsabilita'. 
  4. E' parte integrante del contratto  di  cooperazione  un  periodo
all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla
formazione. 
  5. La qualifica di volontario in servizio civile e' attribuita  con
la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine  la  Direzione
generale deve verificare la  conformita'  del  contratto  con  quanto
previsto ai commi 2 e 3, nonche' la sussistenza dei requisiti di  cui
al comma 1. 
  6. Copia del contratto  registrato  e'  trasmessa  dalla  Direzione
generale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo  alla  rappresentanza
italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34.