ART. 31. 
                      (Consiglieri ed esperti) 
 
  1. Le funzioni di direzione, di collaborazione e di  studio  presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri sono svolte  da  consiglieri
secondo l'organico di cui alla allegata tabella A. In  tale  organico
non e' compreso il posto di capo ufficio stampa. 
  2. I dipendenti di amministrazioni  diverse  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri chiamati ad esercitare  le  funzioni  predette
sono collocati in posizione  di  comando  o  fuori  ruolo  presso  la
Presidenza salvo che l'incarico sia a tempo parziale  e  consenta  il
normale espletamento delle funzioni dell'ufficio di appartenenza. 
  3. L'assegnazione dei consiglieri e il conferimento degli incarichi
agli esperti sono disposti dal Presidente del Consiglio dei  ministri
o dai ministri senza portafoglio nell'ambito della dotazione  di  cui
alla tabella A e sulla base della  ripartizione  numerica  stabilita,
con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri. 
  4. I decreti di conferimento di incarico ad esperti nonche'  quelli
relativi a dipendenti  di  amministrazioni  pubbliche  diverse  dalla
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  o  di  enti  pubblici,  con
qualifica dirigenziale equiparata, in posizione di fuori ruolo  o  di
comando, ove non siano confermati entro tre mesi dal  giuramento  del
Governo, cessano di avere effetto. 
  5. Il conferimento delle qualifiche dirigenziali  del  ruolo  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  effettuato  secondo  le
disposizioni vigenti in materia per le amministrazioni dello Stato.