Art. 31. 
 
         ( Istituzione dell'albo e costituzione dei consigli 
                 regionali e provinciali dell'ordine) 
 
  1. Nella prima applicazione della presente legge il presidente  del
tribunale dei capoluoghi di regione o  di  province  autonome,  entro
trenta giorni dalla pubblicazione della  legge  medesima,  nomina  un
commissario che  provvede  alla  formazione  dell'albo  professionale
degli aventi diritto all'iscrizione a norma degli articoli  seguenti.
2. Il commissario entro tre mesi dalla  pubblicazione  dei  risultati
della sessione speciale dell'esame di  Stato  per  i  titoli  di  cui
all'articolo 33, comma 1, indice le elezioni per i consigli regionali
o provinciali dell'ordine,  attenendosi  alle  norme  previste  dalla
presente legge. Provvede altres' a nominare un presidente di  seggio,
un vicepresidente, due scrutatori ed un segretario, scegliendoli  tra
funzionari della pubblica amministrazione.