Art. 31. 
                (Schemi previsionali e programmatici) 
 
  1. Entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sono  costituite  le  Autorita'  dei  bacini  di   rilievo
nazionale,  che  elaborano  e  adottano  uno  schema  previsionale  e
programmatico ai fini  della  definizione  delle  linee  fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento alla difesa del  suolo  e
della predisposizione dei piani di bacino, sulla base  dei  necessari
atti di indirizzo e coordinamento. 
  2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare: 
  a)  gli  adempimenti,  e  i  relativi  termini,  necessari  per  la
costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino; 
  b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi  preliminarmente
indispensabili ai fini del comma 1; 
  c) gli interventi piu' urgenti per la salvaguardia del  suolo,  del
territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle  acque,
ai sensi della presente legge, dando priorita'  in  base  ai  criteri
integrati dell'incolumita' delle popolazioni e del  danno  incombente
nonche' dell'organica sistemazione; 
  d) le modalita' di attuazione e  i  tempi  di  realizzazione  degli
interventi; 
  e) i fabbisogni finanziari. 
  3.  Agli  stessi  fini  del  comma  1,   le   regioni,   delimitati
provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali,  adottano,
ove occorra, d'intesa, schemi con pari  indicazioni  per  i  restanti
bacini. 
  4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data  di
entrata in vigore della presente legge al Comitato  dei  ministri  di
cui all'articolo 4 che, sentito il Comitato nazionale per  la  difesa
del suolo, propone al Consiglio  dei  ministri  la  ripartizione  dei
fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  5. Per l'attuazione degli schemi di cui  al  presente  articolo  e'
autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50  per
cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del  Tevere  e  del
Volturno. 
  6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e  dell'asta
media del fiume Arno e' concesso alla regione Toscana, a valere sulla
quota riservata di cui  al  comma  5,  un  contributo  straordinario,
immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi.