Art. 31.
              Durata e rinnovo della carta d'identita'
  1.  ((  All'articolo  3  ))  , secondo comma, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773,  e  successive  modificazioni, le parole: «cinque anni» sono
sostituite  dalle  seguenti: «dieci anni» (( ed e' aggiunto, in fine,
il  seguente periodo: «Le carte di identita' rilasciate a partire dal
1°  gennaio  2010  devono  essere  munite  della  fotografia  e delle
impronte digitali della persona a cui si riferiscono )).».
    2.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 3, secondo comma, del
citato  testo  unico  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come  modificato  dal comma 1 del presente articolo, si applica anche
alle  carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore (( del presente decreto )).
    3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identita'  della  data  di  scadenza  del  documento  stesso tra il
centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 3 del
          regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione
          del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.», cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «La  carta  di identita' ha durata di dieci anni e deve
          essere  munita  della  fotografia  della  persona  a cui si
          riferisce.  Le  carte di identita' rilasciate a partire dal
          1°  gennaio  2010  devono  essere munite della fotografia e
          delle   impronte   digitali   della   persona   a   cui  si
          riferiscono.».