Art. 31. 
 
  1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti  amministrativi  di
cui al capo V hanno effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti di cui all'articolo 24. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
  Data a Roma, addi' 7 agosto 1990 
    
                   COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri

    
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI