Art. 31. 1. Il Ministero della sanita', anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune l'uso per le casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilita' del feretro.