Art. 31. (Organizzazione dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria) 1. I centri, i servizi e le infrastrutture di cui all'articolo 3 sono organizzati secondo le modalita' stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19. 2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, e' costituita una commissione tecnica per la fissazione dei criteri e delle norme tecniche per l'espletamento del controllo sulla creazione delle banche dati e sulla osservanza, da parte del personale operante, di tali criteri e norme.