Art. 31. 
   (Organizzazione dei servizi del Corpo di polizia penitenziaria) 
  1. I centri, i servizi e le infrastrutture di  cui  all'articolo  3
sono organizzati secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia,  sentiti  i
rappresentanti sindacali di cui al comma 14 dell'articolo 19. 
  2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con
il Ministro dell'interno, e' costituita una commissione  tecnica  per
la fissazione dei criteri e delle norme tecniche  per  l'espletamento
del controllo sulla creazione delle banche dati e  sulla  osservanza,
da parte del personale operante, di tali criteri e norme.